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18/01/2023

Bonus Sociale Economico “automatico” (Del. 63/2021)

Bonus sociale sulla bolletta di energia elettrica

Dal 1° gennaio 2021, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito le nuove modalità per il riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico per i cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto (in sostituzione al precedente sistema “a domanda”).
I requisiti necessari per accedere all’agevolazione restano invariati.

Per usufruire del bonus, il nucleo familiare è tenuto a presentare una DSU ai fini dell’ottenimento dell’ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente con scadenza annuale).

Se il nucleo familiare ha diritto al bonus, sarà direttamente l’INPS a gestire la pratica. L’agevolazione decorre dal primo giorno del mese in cui Acquirente Unico/SII effettua le verifiche necessarie e ha validità di 12 mesi.

Resta invece invariata la modalità di accesso all’agevolazione del Bonus Fisico.
I soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni è possibile:

Bonus per il servizio di energia elettrica

Bonus EE economico

Cos’è il bonus sociale economico per l’energia elettrica?
È uno sconto che viene applicato nella bolletta dell’energia elettrica dei clienti in condizioni di disagio economico.

Chi può beneficiarne?
Possono beneficiare del bonus economico elettrico le famiglie a basso reddito, con contratto di energia elettrica attivo o sospeso per morosità, appartenenti a un nucleo famigliare:

a) con indicatore ISEE non superiore a 9.796 euro.

b) con indicatore ISEE compreso tra 9.796 euro e non superiore a 20.000 euro con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa)

Le agevolazioni di cui sopra saranno determinate tenendo conto del valore ISEE.

Contributo straordinario 2026

Il Decreto Legge n. 21 del 20/02/2026 recante “Misure urgenti per la riduzione del costo dell’Energia Elettrica e del Gas in favore delle famiglie e delle imprese” prevede anche per l’anno 2026 il riconoscimento di un contributo straordinario pari a 115,00 euro per le forniture di Energia Elettrica ai clienti con Bonus Sociale elettrico in corso di erogazione.

Il 17 marzo 2026 ARERA ha pubblicato la Delibera n. 81 che recepisce quanto disposto dal Decreto Legge n. 21 del 20 febbraio 2026; nello specifico, è prevista l’erogazione del contributo straordinario di 115,00 euro in un’unica soluzione ai titolari di forniture di Energia Elettrica e Bonus Sociale attivo al 21 febbraio 2026.

In attuazione di quanto sopra, a partire dal 22/04/2026 e con la prima fatturazione utile, i clienti troveranno corrisposto in bolletta il contributo straordinario.

Per quanto riguarda i clienti domestici titolari di forniture di energia elettrica non percettori di bonus sociale e con ISEE non superiore a 25.000 euro, il Decreto Legge 21 del 20/02/2026 prevede per il biennio 2026-2027 il riconoscimento di un contributo da parte delle società di vendita su base volontaria. 

Le informazioni relative all’eventuale adesione a tale riconoscimento verranno successivamente aggiornate non appena ARERA provvederà alla pubblicazione della delibera attuativa.

NORMATIVE

Gli importi del Bonus Sociale sono determinati dall’attuazione delle seguenti Delibere ARERA:

  • n. 735 del 29 dicembre 2022 per le fasce di agevolazione “a”, “b” e “c” n. 23 del 31 gennaio 2023 per la fascia di agevolazione “d”
  • n. 134 del 30 marzo 2023 per la proroga della componente integrativa per il 2° trimestre 2023
  • n. 297 del 28 giugno 2023 per la proroga della componente integrativa per il 3° trimestre 2023
  • n. 429 del 28 settembre 2023 per la proroga della componente integrativa per il 4° trimestre 2023 e per l’erogazione di un contributo straordinario per il solo bonus economico elettrico con riferimento al 4° trimestre 2023
  • n. 622 del 28 dicembre 2023 per revisione modalità di assegnazione dei bonus sociali e modifiche alla delibera 63/21
  • n. 633 del 28 dicembre 2023 per nuovi importi anno 2024 e fasce ISEE agevolabili
  • n. 599 del 27 dicembre 2024 per nuovi importi anno 2025
  • n. 132 del 27 marzo 2025 per erogazione contributo straordinario per clienti titolari di forniture di energia elettrica e con bonus sociale in corso di erogazione
  • n. 144 del 1° aprile 2025 per erogazione contributo straordinario per clienti titolari di forniture di energia elettrica non aventi diritto al bonus sociale
  • n. 588 del 30/12/2025 per nuovi importi anno 2026
  • n. 2 del 20/01/2026 per innalzamento fascia agevolativa con decorrenza 01/01/2026
  • n. 81 del 17/03/2026 per prime disposizioni funzionali al riconoscimento del contributo straordinario per i clienti titolari di contratti di fornitura di energia elettrica, di cui al Decreto-Legge 20 Febbraio 2026, n. 21

 

Come si fa a richiedere il Bonus Economico elettrico?
Per usufruire del bonus economico elettrico non si deve presentare una domanda specifica ma è sufficiente presentare ad INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini dell’ottenimento dell’ISEE.

La DSU può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno.

In presenza dei requisiti di reddito, l’INPS invierà i dati del nucleo familiare ad Acquirente Unico/SII che:

  • acquisirà le informazioni dall’INPS;
  • identificherà le forniture da agevolare;
  • comunicherà a venditori e distributori di energia elettrica le forniture agevolabili indicandone il periodo di validità.

Il bonus avrà decorrenza dal primo giorno del mese in cui Acquirente Unico/SII avrà ultimato le verifiche (circa 2 mesi dalla presentazione della DSU).

Qual è la sua durata?

Il bonus economico elettrico è valido 12 mesi.

Come si rinnova?

Il bonus economico elettrico può essere rinnovato presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ogni anno.

Come viene corrisposto?
Il bonus elettrico viene corrisposto sotto forma di sconto direttamente in bolletta e suddiviso nelle bollette corrispondenti ai consumi coerenti con il periodo di validità del bonus.
L’importo di ogni bolletta include una parte del bonus che corrisponde, proporzionalmente, al periodo cui la bolletta fa riferimento.

Il dettaglio dell’importo relativo all’applicazione del bonus è evidenziato in bolletta, nella sintesi degli importi fatturati, sotto la voce “bonus sociale energia”.

Qual è il valore del bonus economico elettrico?
Per la fornitura di energia elettrica, nel caso di famiglie in condizioni di disagio economico, l’importo del bonus viene erogato in base al numero dei componenti.

Il valore dei bonus viene determinato ogni anno dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ed è consultabile sul sito www.arera.it/it/bonus_sociale

Gli importi delle agevolazioni sono costituiti dalla somma dei contributi della componente ordinaria (determinata annualmente da ARERA) e della componente integrativa per il solo bonus economico elettrico e limitatamente al periodo 01 gennaio 2024 – 31 marzo 2024 (determinata trimestralmente da ARERA).

I valori per l’anno 2026 emersi dall’attuazione della Delibera ARERA n. 588 del 30/12/2025 sono i seguenti:

Tipo
compensazione
Fascia di agevolazione clienti (Delibera ARERA 599/2024/R/COM) N° componenti
nucleo familiare
Importo Annuo Standard Bonus Economico EE 2026
[€]
Contributo straordinario (1 Gennaio-31 Dicembre 2026)
[€]
E1 fascia a Numerosità familiare 1-2 componenti 146,00 0,40
E2 fascia a Numerosità familiare 3-4 componenti 186,15 0,51
E3 fascia b Numerosità Familiare > 4 componenti 204,40 0,56


I bonus sono cumulabili?
Sì, il Bonus elettrico per il disagio economico è cumulabile con il Bonus fisico.

Cosa succede in caso di cessazione del contratto di energia elettrica?
Per cessazione del contratto si intende la disattivazione della fornitura per chiusura del contatore, cessazione per morosità con effettiva chiusura del contatore o la voltura del contratto ad altro cliente.

Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi sopracitati prima del termine del periodo di agevolazione, è prevista la corresponsione nella fattura di chiusura della quota di bonus residua a completamento dell’intero periodo di agevolazione; ciò comporterà che il cliente interessato o altri componenti dello stesso nucleo famigliare non avranno titolo a beneficiare di un nuovo bonus della stessa tipologia per lo stesso anno di competenza.

Cosa succede in caso di cambio venditore di energia elettrica?
Il venditore uscente erogherà il bonus fino alla data di cessazione contratto. La quota residua verrà erogata in continuità dal venditore entrante.

Bonus EE fisico

Cos’è il bonus sociale per disagio fisico per l’energia elettrica?
È uno sconto che viene applicato nella bolletta dell’energia elettrica dei clienti che utilizzano apparecchiature elettromedicali salvavita. 

Chi può beneficiarne?
Le famiglie con un componente a carico (o clienti con disagio fisico), affetto da una patologia di gravità tale da far ricorso all’impiego di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita.

Quali sono i criteri indispensabili per l’ammissione al bonus fisico?

  • Nel nucleo familiare del richiedente devono essere presenti persone che necessitano l’utilizzo di elettromedicali salvavita.
  • L’ASL certifica l’utilizzo di elettromedicali per persone in grave disagio fisico e deve indicare l’intensità di utilizzo; in assenza di indicazione dell’intensità di utilizzo, viene assegnata automaticamente l’intensità di utilizzo minima.
  • Le apparecchiature elettromedicali devono rientrare in quelle elencate dal Ministero della Salute nel Decreto Ministeriale del 13/01/2011.
  • Viene fornito almeno un numero di telefono reperibile in quanto la fornitura è considerata non interrompibile.
  • La localizzazione delle apparecchiature elettromedicali indicata nella richiesta deve coincidere con quella del punto di prelievo per il quale è richiesta l’agevolazione.
  • Il richiedente deve essere l’intestatario del contratto di fornitura per il quale è richiesta l’agevolazione.

Come si fa a richiedere il Bonus Fisico?
Per usufruire del bonus per disagio fisico, occorre presentare la domanda presso il Comune di residenza o altro istituto designato dal Comune stesso (ad esempio centri Caf), corredata da certificazione ASL attestante il tipo di patologia.
I moduli sono reperibili presso i Comuni oppure scaricabili dai seguenti siti:
www.arera.it
www.bonusenergia.anci.it

Qual è la sua durata?
Nel caso di disagio fisico la durata è indeterminata fino alla cessazione dell’utilizzo delle apparecchiature elettromedicali, che deve essere tempestivamente comunicata al venditore. Non è pertanto necessario il rinnovo. Se si presenta l’esigenza di ricorrere a ulteriori apparecchiature salvavita, occorre presentare domanda di adeguamento del bonus.

Come viene corrisposto?
Il bonus elettrico viene corrisposto sotto forma di sconto direttamente in bolletta e suddiviso nelle bollette corrispondenti ai consumi.

L’importo di ogni bolletta include una parte del bonus che corrisponde, proporzionalmente, al periodo cui la bolletta fa riferimento.

Il dettaglio dell’importo relativo all’applicazione del bonus è evidenziato in bolletta, nella sintesi degli importi fatturati, sotto la voce “bonus sociale energia”.

Qual è il valore del bonus fisico elettrico?
Il valore del bonus per disagio fisico è articolato in 3 livelli che dipendono da:

  • potenza contrattuale;
  • apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate;
  • tempo giornaliero di utilizzo.

I valori emersi per l’anno 2026 dall’attuazione della Delibera ARERA n. 588 del 30/12/2025 sono i seguenti:

Tipo compensazione Extra consumo rispetto a utente tipo (2.700 kWh/anno) Fasce di potenza Importo Annuo Standard Bonus Fisico EE 2026
[€]
Compensazione giornaliera
(1 Gennaio-31 Dicembre 2026) [€]
E0F1 Fascia minima: fino a 600 kWh/anno fascia minima – fino a 3 Kw 142,35 0,39
E0F7 fascia minima – 3,5 Kw 182,50 0,50
E0F10 fascia minima – 4,0 Kw 197,10 0,54
E0F4 fascia minima – da 4,5 Kw in poi 208,05 0,57
E0F2 Fascia media: tra 600 e 1.200 kWh/anno fascia media – fino a 3 Kw 284,70 0,78
E0F8

fascia media – 3,5 Kw

310,25 0,85
E0F11 fascia media – 4,0 Kw 321,20 0,88
E0F5 fascia media – da 4,5 Kw in poi 335,80 0,92
E0F3 Fascia massima: oltre i 1.200 kWh/anno fascia massima – fino a 3 Kw 423,40 1,16
E0F9 fascia massima – 3,5 Kw 434,35 1,19
E0F12 fascia massima – 4,0 Kw 448,95 1,23
E0F6 fascia massima – da 4,5 Kw in poi 463,55 1,27


I bonus sono cumulabili?
Sì, il Bonus elettrico per il disagio fisico è cumulabile con il Bonus elettrico economico.

Cosa succede in caso di cessazione del contratto di energia elettrica?
Per cessazione del contratto si intende la disattivazione della fornitura per chiusura del contatore o la voltura del contratto ad altro cliente.

Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi sopracitati è prevista la cessazione dell’erogazione del Bonus Fisico alla stessa data di cessazione del contratto.

Cosa succede in caso di cambio venditore di energia elettrica?
Il venditore uscente erogherà il bonus fino alla data di cessazione contratto. La quota residua verrà erogata in continuità dal venditore entrante.

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